Über uns

Opera Don Bosco nel Mondo

Über uns

Die Stiftung «Opera Don Bosco nel Mondo» wurde am 24. Juni 1965 vom Schweizer Salesianer Don Enrico Morganti gegründet. Ziel war es, die salesianischen Werke in Burundi und insbesondere die Gründung der Schule in Ngozi zu unterstützen.
Heute bezweckt die Stiftung die «Unterstützung der Don-Bosco-Werke in der Welt».

Unsere Mission

Die Stiftung «Opera Don Bosco nel Mondo» unterstützt soziale Bildungsprojekte für Jugendliche und Erwachsene sowie Hilfsprojekte in Gebieten, die von Naturkatastrophen und humanitären Notlagen betroffen sind. Weltweit in vielen Ländern, in denen die Salesianer und ihre Mitarbeitenden aktiv sind.

Die Stiftung «Opera Don Bosco nel Mondo» fördert Patenschaften, die sich nicht nur an ein einzelnes Kind richten, sondern an eine Gemeinschaft von Kindern und Jugendlichen.

Diese können im sozialen Umfeld, in dem sie mit ihren Familien leben, an den Bildungsprogrammen teilnehmen, welche die salesianischen Hilfswerke Don Boscos anbieten.

Salesianer Don Boscos (SDB)

Der Orden der Salesianer wurde im Jahr 1959 von Sankt Johannes Bosco gegründet. Die Hauptaufgabe der Salesianer ist ihr Einsatz für die Jugend der Welt. Sie fühlen sich vor allem dort gefordert, wo es wegen materieller, sozialer und kultureller Armut um die Zukunft und die Rechte der Kinder schlecht bestellt ist.
Den Salesianer gehört die Mehrheit der Werke in der Welt, die den Armen, Arbeitslosen, alleinerziehenden Müttern, Aidskranken, ausgesetzten Minderjährigen, Obdachlosen, Waisen, Kindersoldaten und anderen Härtefällen gewidmet ist. In humanitären und umweltrelevanten Notlagen, wie Erdbeben und Überschwemmungen, sind die Salesianer mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen immer vor Ort, um die Versorgung mit Nahrungsmittel sowie die medizinische Versorgung für die betroffene Bevölkerung sicherzustellen. In diesen schwierigen Situationen behalten die Salesianer ihre Rolle als Erzieher bei, da die jungen Generationen nur durch die Erziehung Würde und Unabhängigkeit erreichen können.

Der Stiftumgsrat

Die Verwaltung der Stiftung obliegt dem Stiftungsrat, welcher aus 5 Mitgliedern besteht: 4 Salesianer und 1 Laie (ernannt)

Vollmitglieder des Stiftungsrates sind:
  • Provinzial pro tempore des salesianischen Provinzialat „Lombardia-Emilia”, welchem auch die Salesianer im Tessin angehören;
  • Provinzökonom pro tempore des salesianischen Provinzialat “Lombardia-Emilia”;
  • Direktor pro tempore der Schule “Istituto Elvetico – Salesiani Don Bosco” in Lugano.

Don Esterino Colcera

Präsident

Don Claudio Silvano Ciacioli

Vorstandsmitglied

Don Luca Fossati

Vorstandsmitglied

Don Giuliano Giacomazzi

Vorstandsmitglied

Dott. Luigi Conconi

Vorstandsmitglied

Direktor der Stiftung

Don Giordano Piccinotti

Rezenset:

Frigerio Auditing SA

Statuto

Art. 1 – In segno di filiale ringraziamento e a perenne ricordo di S. Giovanni Bosco fondatore della Società Salesiana di S. Francesco di Sales (Salesiani), sotto la denominazione di „OPERA DON BOSCO NEL MONDO“ viene costituita una Fondazione ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
La Fondazione ha la propria sede a Lugano. Eventuali trasferimenti della sede in un’altra località della Svizzera sottostanno all’approvazione dell’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni.
La Fondazione è iscritta a registro di commercio.

Art. 2 – La Fondazione è costituita per una durata illimitata e opera a livello sia nazionale sia internazionale.

Art. 3 – La Fondazione ha quale scopo l’aiuto ed il sostegno a tutte le opere Salesiane di Don Bosco nel mondo.
La Fondazione è di pubblica utilità e qualsiasi scopo di lucro è escluso.

Art. 4 – Il capitale della Fondazione è stato indicato e specificato nell’atto costitutivo originario.

Art. 5 – Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato:

  • da versamenti e sussidi di enti pubblici e privati;
  • da legati, donazioni e offerte;
  • da ulteriori conferimenti dei fondatori;
  • dai redditi del capitale e dal reddito derivante dalle sue attività.

Art. 6 – Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione attinge agli interessi del patrimonio e ai redditi derivanti da eventuali attività. In caso di bisogno può attingere al patrimonio stesso.
La definizione della politica d’investimento e il controllo di esecuzione della stessa spettano al Consiglio di fondazione.
Il patrimonio mobile della Fondazione sarà investito tramite primarie banche svizzere e secondo i criteri di una prudente amministrazione, avendo cura di garantire il perseguimento dello scopo.
Eventuali investimenti immobiliari potranno essere effettuati con lo scopo di garantire una redditività atta a finanziare l’attività di pubblica utilità.

Art. 7 – Sono organi della Fondazione: il Consiglio di fondazione (di seguito „Consiglio“), l’Ufficio di revisione ed eventuali altri organi che potranno essere costituiti dal Consiglio, se l’attività della Fondazione lo giustifichi. In tale ultima evenienza il Consiglio fissa il funzionamento e i principi di questi organi in un regolamento da sottoporre all’Autorità di vigilanza per esame.

Art. 8 – Il Consiglio è l’organo supremo della Fondazione ed è composto da 3 a 9 membri. Almeno uno dei membri del Consiglio con diritto di firma deve essere domiciliato in Svizzera.

Sono membri di diritto:

  1. – L’Ispettore salesiano pro tempore dell’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana Elvetica, dal quale dipendono le Case salesiane del Canton Ticino;
  2. – L’Economo ispettoriale pro tempore dell’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana Elvetica;
  3. – Il Direttore pro tempore della Fondazione Istituto Elvetico Opera Don Bosco di Lugano.

Il Consiglio coopta altri membri indipendenti nel limite delle disponibilità dei posti.

Art. 9 – Riservati i membri di diritto di cui all’art. 8, il Consiglio si rinnova per cooptazione.
I membri del Consiglio nominano il Presidente su proposta dell’Ispettore pro tempore dell’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana Elvetica.
I membri del Consiglio rimangono in carica per un periodo di 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Art. 10 – Il Consiglio ha in particolare le seguenti attribuzioni:

  • amministra il patrimonio della Fondazione e decide circa la destinazione dei fondi;
  • rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e designa le persone che sono autorizzate a firmare validamente;
  • elabora gli eventuali Regolamenti della Fondazione;
  • cerca i mezzi finanziari per l’adempimento degli scopi della Fondazione;
  • decide sui finanziamenti e sugli investimenti;
  • sorveglia l’attività della Fondazione, approva i conti annuali e li presenta, unitamente al rapporto di attività annuale, all’Autorità di vigilanza;
  • nomina l’Ufficio di Revisione;
  • nomina eventuali altri organi;
  • esercita le competenze che non sono espressamente delegate ad un altro organo nello statuto.

Art. 11 – Il Consiglio si riunisce almeno una volta l’anno e ogni qualvolta le circostanze lo richiedessero.
Il Presidente manda l’invito alla seduta almeno 1 settimana prima della data stabilita per la riunione.
Il quorum per le decisioni è dato quando è presente la maggioranza dei membri del Consiglio.
Le deliberazioni avvengono a maggioranza dei voti espressi, salvo che per la decisione di scioglimento dove è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti espressi. In caso di parità di voti, il Presidente ha voto decisivo.
Le decisioni del Consiglio possono essere prese in via circolare (e-mail compresa), sempre che la discussione non sia richiesta per iscritto da un membro del Consiglio. Il Consiglio può altresì decidere, quando le circostanze lo esigono, di tenere singole riunioni anche al di fuori della sede della Fondazione. Queste possono aver luogo anche in conferenza sonora o audiovisiva mediante l’impiego di strumenti tecnologici che consentono a ciascun membro di ascoltare in ogni momento ogni altro partecipante e di essere udito da ciascuno di essi. La riunione che ha avuto luogo in conferenza audiovisiva si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o una persona da lui delegata.
I membri del Consiglio non sono remunerati per la loro attività, in caso di lavoro straordinario può essere concessa un’indennità/salario che dovrà essere approvato dall’Autorità di vigilanza e dalla Divisione delle contribuzioni.
I membri del Consiglio possono aver diritto al rimborso delle spese vive conformemente al Regolamento spese che dovrà essere approvato dalla Divisione delle contribuzioni ed esaminato dall’Autorità di vigilanza.

Art. 12 – Il Consiglio designa un Ufficio di revisione, che è una persona fisica o un’impresa di revisione abilitata a effettuare la revisione e che deve essere esterno e indipendente dalla Fondazione. L’Ufficio di revisione è incaricato di verificare annualmente i conti della Fondazione. Deve inoltre garantire il rispetto delle disposizioni di legge e dello scopo della Fondazione.
Nello svolgimento del suo mandato, l’Ufficio di revisione notifica al Consiglio le lacune riscontrate e, nel caso in cui queste non fossero colmate in tempi brevi, è tenuto, se necessario, a informare l’Autorità di vigilanza.

Art. 13 – Nei limiti dello scopo previsto e qualora lo sia richiesto per il suo mantenimento, il Consiglio può modificare lo Statuto della Fondazione ed emanare dei regolamenti. Ogni modifica statutaria è da sottoporre all’Autorità di vigilanza e, se del caso, alla Divisione delle contribuzioni, per approvazione. Ogni modifica di regolamento è da presentare per esame all’Autorità di vigilanza e, se del caso, alla Divisione delle contribuzioni per accettazione.

Art. 14 – Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 e 89 CC), fatta salva l’approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza.
Il Consiglio decide circa la destinazione di un eventuale attivo netto, fermo restando che il patrimonio sarà necessariamente devoluto a un ente che esplica un’attività di utilità pubblica o di interesse pubblico, il cui scopo sia possibilmente vicino a quello della Fondazione dissolta, sempre sotto la direzione della Società Salesiana di S. Francesco di Sales (Salesiani) e che è posto al beneficio dell’esonero fiscale.

Art. 15 – Per tutto quanto non esplicitamente regolato nel presente statuto resta applicabile il diritto vigente in materia, riservate le competenze dell’Autorità di vigilanza sulle fondazioni.
Il presente statuo è stato adottato in data 24 giugno 1965 e riveduto il 6 maggio 1969, il 24 giugno 1973, il 2 giugno 1999, il 15 aprile 2011, il 12 novembre 2018.

Statuti approvati il 24 giugno 1965, riveduti il 6 maggio 1969, il 24 giugno 1973, il 6 settembre 1978, il 2 giugno 1999, il 15 aprile 2011, il 12 novembre 2018..

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