Qui nous somme

Opera Don Bosco nel Mondo

Qui nous somme

L’Opera Don Bosco nel Mondo a été fondé le 24 juin 1965 par Don Enrico Morganti, prêtre salésien suisse, pour soutenir les actions salésiennes au Burundi et en particulier l’établissement de l’école Ngozi.
Aujourd’hui, le but de la Fondation est de soutenir et « d’aider les actions de Don Bosco dans le monde ».

Notre mission

Opera Don Bosco nel Mondo soutient des projets sociaux éducatifs pour jeunes et adultes et aide aux populations touchées par des catastrophes naturelles et des urgences humanitaires dans de nombreux pays du monde où les salésiens sont présents avec leurs travailleurs.

Opera Don Bosco nel Mondo promeut le soutien à distance (SAD) qui ne s’adresse pas seulement à un enfant en particulier, mais aussi à une communauté d’enfants et de jeunes qui peuvent participer, avec leur communauté et dans le contexte social dans lequel ils vivent avec leurs familles, aux programmes éducatifs qui leur sont offerts par les actions salésiennes de Don Bosco.

Les missions salésiennes s’inspirent à la méthode éducative de Saint Jean Bosco, qui s’est engagé toute sa vie à côté des jeunes.

Les Salésiens de Don Bosco

Les Salésiens de Don Bosco sont une congrégation cléricale fondée par Saint Jean Bosco en 1859 en Italie. Les principaux bénéficiaires de leur mission sont les enfants et les jeunes, notamment ceux qui, en raison de la pauvreté économique, sociale et culturelle, n’ont pas la possibilité de jeter les bases de leur futur.
Dans 132 pays où ils sont présents, les Salésiens gèrent le plus grand nombre de structures pour les pauvres, les chômeurs, les mères célibataires, les malades du sida, les enfants abandonnés, les sans-abri, les orphelins, les enfants soldats et les travailleurs. Suite à des urgences humanitaires et catastrophes naturelles, comme des tremblements de terre et des inondations, les Salésiens et leurs opérateurs sur place apportent une assistance efficace aux personnes touchées.

Le Conseil de Fondation

La Fondation Opera Don Bosco nel Mondo est administrée par un Conseil de Fondation composée de 5 membres : 4 salésiens et 1 laïc (nominé).

Les membres de droit:
  • Le provincial salésien pro tempore de la Province « Lombardia-Emilia », qui est responsable pour les structures salésiennes du Canton Tessin ;
  • L’économe salésien pro tempore de la Province « Lombardia-Emilia »
  • Le directeur de l’école salésienne à Lugano « Istituto Elvetico ».

Don Esterino Colcera

Président

Don Claudio Silvano Ciacioli

Membre du Conseil

Don Luca Fossati

Membre du Conseil

Don Giuliano Giacomazzi

Membre du Conseil

Dott. Luigi Conconi

Membre du Conseil

Directeur de la Fondation:

Don Giordano Piccinotti

Auditeur:

Frigerio Auditing SA

Statuto

Art. 1 – In segno di filiale ringraziamento e a perenne ricordo di S. Giovanni Bosco fondatore della Società Salesiana di S. Francesco di Sales (Salesiani), sotto la denominazione di « OPERA DON BOSCO NEL MONDO » viene costituita una Fondazione ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
La Fondazione ha la propria sede a Lugano. Eventuali trasferimenti della sede in un’altra località della Svizzera sottostanno all’approvazione dell’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni.
La Fondazione è iscritta a registro di commercio.

Art. 2 – La Fondazione è costituita per una durata illimitata e opera a livello sia nazionale sia internazionale.

Art. 3 – La Fondazione ha quale scopo l’aiuto ed il sostegno a tutte le opere Salesiane di Don Bosco nel mondo.
La Fondazione è di pubblica utilità e qualsiasi scopo di lucro è escluso.

Art. 4 – Il capitale della Fondazione è stato indicato e specificato nell’atto costitutivo originario.

Art. 5 – Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato:

  • da versamenti e sussidi di enti pubblici e privati;
  • da legati, donazioni e offerte;
  • da ulteriori conferimenti dei fondatori;
  • dai redditi del capitale e dal reddito derivante dalle sue attività.

Art. 6 – Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione attinge agli interessi del patrimonio e ai redditi derivanti da eventuali attività. In caso di bisogno può attingere al patrimonio stesso.
La definizione della politica d’investimento e il controllo di esecuzione della stessa spettano al Consiglio di fondazione.
Il patrimonio mobile della Fondazione sarà investito tramite primarie banche svizzere e secondo i criteri di una prudente amministrazione, avendo cura di garantire il perseguimento dello scopo.
Eventuali investimenti immobiliari potranno essere effettuati con lo scopo di garantire una redditività atta a finanziare l’attività di pubblica utilità.

Art. 7 – Sono organi della Fondazione: il Consiglio di fondazione (di seguito « Consiglio »), l’Ufficio di revisione ed eventuali altri organi che potranno essere costituiti dal Consiglio, se l’attività della Fondazione lo giustifichi. In tale ultima evenienza il Consiglio fissa il funzionamento e i principi di questi organi in un regolamento da sottoporre all’Autorità di vigilanza per esame.

Art. 8 – Il Consiglio è l’organo supremo della Fondazione ed è composto da 3 a 9 membri. Almeno uno dei membri del Consiglio con diritto di firma deve essere domiciliato in Svizzera.

Sono membri di diritto:

  1. – L’Ispettore salesiano pro tempore dell’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana Elvetica, dal quale dipendono le Case salesiane del Canton Ticino;
  2. – L’Economo ispettoriale pro tempore dell’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana Elvetica;
  3. – Il Direttore pro tempore della Fondazione Istituto Elvetico Opera Don Bosco di Lugano.

Il Consiglio coopta altri membri indipendenti nel limite delle disponibilità dei posti.

Art. 9 – Riservati i membri di diritto di cui all’art. 8, il Consiglio si rinnova per cooptazione.
I membri del Consiglio nominano il Presidente su proposta dell’Ispettore pro tempore dell’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana Elvetica.
I membri del Consiglio rimangono in carica per un periodo di 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Art. 10 – Il Consiglio ha in particolare le seguenti attribuzioni:

  • amministra il patrimonio della Fondazione e decide circa la destinazione dei fondi;
  • rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e designa le persone che sono autorizzate a firmare validamente;
  • elabora gli eventuali Regolamenti della Fondazione;
  • cerca i mezzi finanziari per l’adempimento degli scopi della Fondazione;
  • decide sui finanziamenti e sugli investimenti;
  • sorveglia l’attività della Fondazione, approva i conti annuali e li presenta, unitamente al rapporto di attività annuale, all’Autorità di vigilanza;
  • nomina l’Ufficio di Revisione;
  • nomina eventuali altri organi;
  • esercita le competenze che non sono espressamente delegate ad un altro organo nello statuto.

Art. 11 – Il Consiglio si riunisce almeno una volta l’anno e ogni qualvolta le circostanze lo richiedessero.
Il Presidente manda l’invito alla seduta almeno 1 settimana prima della data stabilita per la riunione.
Il quorum per le decisioni è dato quando è presente la maggioranza dei membri del Consiglio.
Le deliberazioni avvengono a maggioranza dei voti espressi, salvo che per la decisione di scioglimento dove è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti espressi. In caso di parità di voti, il Presidente ha voto decisivo.
Le decisioni del Consiglio possono essere prese in via circolare (e-mail compresa), sempre che la discussione non sia richiesta per iscritto da un membro del Consiglio. Il Consiglio può altresì decidere, quando le circostanze lo esigono, di tenere singole riunioni anche al di fuori della sede della Fondazione. Queste possono aver luogo anche in conferenza sonora o audiovisiva mediante l’impiego di strumenti tecnologici che consentono a ciascun membro di ascoltare in ogni momento ogni altro partecipante e di essere udito da ciascuno di essi. La riunione che ha avuto luogo in conferenza audiovisiva si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o una persona da lui delegata.
I membri del Consiglio non sono remunerati per la loro attività, in caso di lavoro straordinario può essere concessa un’indennità/salario che dovrà essere approvato dall’Autorità di vigilanza e dalla Divisione delle contribuzioni.
I membri del Consiglio possono aver diritto al rimborso delle spese vive conformemente al Regolamento spese che dovrà essere approvato dalla Divisione delle contribuzioni ed esaminato dall’Autorità di vigilanza.

Art. 12 – Il Consiglio designa un Ufficio di revisione, che è una persona fisica o un’impresa di revisione abilitata a effettuare la revisione e che deve essere esterno e indipendente dalla Fondazione. L’Ufficio di revisione è incaricato di verificare annualmente i conti della Fondazione. Deve inoltre garantire il rispetto delle disposizioni di legge e dello scopo della Fondazione.
Nello svolgimento del suo mandato, l’Ufficio di revisione notifica al Consiglio le lacune riscontrate e, nel caso in cui queste non fossero colmate in tempi brevi, è tenuto, se necessario, a informare l’Autorità di vigilanza.

Art. 13 – Nei limiti dello scopo previsto e qualora lo sia richiesto per il suo mantenimento, il Consiglio può modificare lo Statuto della Fondazione ed emanare dei regolamenti. Ogni modifica statutaria è da sottoporre all’Autorità di vigilanza e, se del caso, alla Divisione delle contribuzioni, per approvazione. Ogni modifica di regolamento è da presentare per esame all’Autorità di vigilanza e, se del caso, alla Divisione delle contribuzioni per accettazione.

Art. 14 – Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 e 89 CC), fatta salva l’approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza.
Il Consiglio decide circa la destinazione di un eventuale attivo netto, fermo restando che il patrimonio sarà necessariamente devoluto a un ente che esplica un’attività di utilità pubblica o di interesse pubblico, il cui scopo sia possibilmente vicino a quello della Fondazione dissolta, sempre sotto la direzione della Società Salesiana di S. Francesco di Sales (Salesiani) e che è posto al beneficio dell’esonero fiscale.

Art. 15 – Per tutto quanto non esplicitamente regolato nel presente statuto resta applicabile il diritto vigente in materia, riservate le competenze dell’Autorità di vigilanza sulle fondazioni.
Il presente statuo è stato adottato in data 24 giugno 1965 e riveduto il 6 maggio 1969, il 24 giugno 1973, il 2 giugno 1999, il 15 aprile 2011, il 12 novembre 2018.

Statuti approvati il 24 giugno 1965, riveduti il 6 maggio 1969, il 24 giugno 1973, il 6 settembre 1978, il 2 giugno 1999, il 15 aprile 2011, il 12 novembre 2018..

Retour en haut